Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 apr 2020
La decisione 2011/235/PESC è così modificata: 1) all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2021. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
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