Art. 2
Modifiche all’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35)
In vigore dal 7 apr 2020
Modifiche all’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35)
L’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:
1.
l’ è sostituito dal testo seguente:
«
Scarti di garanzia supplementari applicati a tipologie specifiche di attività negoziabili
Oltre agli scarti di garanzia previsti all' del presente indirizzo, per tipologie specifiche di attività negoziabili si applicano gli scarti di garanzia seguenti:
a)
i titoli garantiti da attività, le obbligazioni garantite e gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all'articolo 134 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore del 4 %;
b)
le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare del i) 6,4 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati ai livelli di qualità del credito 1 e 2 e ii) 9,6 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati al livello di qualità del credito 3.
c)
ai fini della lettera b), per «uso proprio» si intende la presentazione o l'utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro ente con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell'articolo 138 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
d)
se lo scarto di garanzia supplementare di cui alla lettera b) non può essere applicato rispetto a un sistema di gestione delle garanzie di una BCN, agente triparty o TARGET2-Securities per quanto riguarda l'auto-collateralizzazione, lo scarto di garanzia supplementare si applica in tali sistemi o piattaforme al valore dell'intera emissione delle obbligazioni garantite che possono essere oggetto di uso proprio.»;
2.
all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 25,2 %.»;
3.
nell’allegato, le tavole 2, 2a e 3 sono sostituite dalle seguenti:
«Tavola 2
Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV
Categorie di scarti di garanzia
Qualità del credito
Vita residua (in anni) (*1)
Categoria I
Categoria II
Categoria III
Categoria IV
cedola fissa
zero coupon
cedola variabile
cedola fissa
zero coupon
cedola variabile
cedola fissa
zero coupon
cedola variabile
cedola fissa
zero coupon
cedola variabile
Livelli 1 e 2
[0,1)
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
6,0
6,0
6,0
[1,3)
0,8
1,6
0,4
1,2
2,0
0,8
1,6
2,4
0,8
8,0
8,4
6,0
[3,5)
1,2
2,0
0,4
2,0
2,8
0,8
2,4
3,6
0,8
10,4
10,8
6,0
[5,7)
1,6
2,4
0,8
2,8
3,6
1,2
3,6
4,8
1,6
11,6
12,4
8,0
[7,10)
2,4
3,2
1,2
3,6
5,2
2,0
4,8
6,4
2,4
13,2
14,4
10,4
[10, ∞)
4,0
5,6
1,6
6,4
8,4
2,8
7,2
10,4
3,6
16,0
20,4
11,6
Fase 3
[0,1)
4,8
4,8
4,8
5,6
5,6
5,6
6,4
6,4
6,4
10,4
10,4
10,4
[1,3)
5,6
6,4
4,8
7,6
10,8
5,6
9,6
12,0
6,4
18,0
20,0
10,4
[3,5)
7,2
8,0
4,8
10,8
14,8
5,6
13,2
17,6
6,4
22,4
26,0
10,4
[5,7)
8,0
9,2
5,6
11,2
16,0
7,6
14,8
20,8
9,6
24,4
28,0
18,0
[7,10)
9,2
10,4
7,2
12,8
19,6
10,8
15,2
22,4
13,2
24,8
29,6
22,4
[10, ∞)
10,4
12,8
8,0
15,2
23,6
11,2
15,6
24,0
14,8
25,2
30,4
24,4
Tavola 2a
Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarto di garanzia V
Categoria V
Qualità del credito
Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (*2)
Scarto di garanzia
Livelli 1 e 2
[0,1)
3,2
[1,3)
3,6
[3,5)
4.0
[5,7)
7.2
[7,10)
10.4
[10, ∞)
16,0
Tavola 3
Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei
Qualità del credito
Vita residua (in anni) (*3)
Tasso d’interesse fisso
Tasso d'interesse variabile
Livelli 1 e 2
[0,1)
6,4
6,4
[1,3)
9,6
6,4
[3,5)
12,8
6,4
[5,7)
14,8
9,6
[7,10)
19,2
12,8
[10, ∞)
28
14,8
Fase 3
[0,1)
12
12
[1,3)
22,4
12
[3,5)
29,2
12
[5,7)
34,4
22,4
[7,10)
36
29,2
[10, ∞)
38,4
34,4
Storico versioni
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