Art. 3 · Mandato

Art. 3

Mandato

In vigore dal 2 apr 2020
Mandato Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici, l’RSUE ha mandato: a) per quanto riguarda l’elemento centrale del mandato, di facilitare, per conto dell’AR, il dialogo Belgrado-Pristina in stretto coordinamento con gli Stati membri, di lavorare alla generale normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo mediante la conclusione di un accordo giuridicamente vincolante che affronti tutte le questioni in sospeso tra le parti in conformità del diritto internazionale e contribuisca alla stabilità regionale, e di monitorare e assistere, ove necessario, il lavoro delle parti sull’attuazione dei precedenti accordi raggiunti nell’ambito del dialogo facilitato dall’UE; b) inoltre, a seconda dei casi, di adoperarsi nel migliorare le relazioni di buon vicinato e la riconciliazione fra i partner nei Balcani occidentali, contribuendo a superare il retaggio del passato; c) di impegnarsi attivamente per rafforzare l’efficacia e la visibilità dell’Unione nei Balcani occidentali attraverso la diplomazia pubblica, nonché di comunicare e promuovere, se del caso, i valori dell’Unione e la più ampia agenda dell’Unione per la regione, contribuendo a una comprensione e un sostegno più ampi delle questioni relative all’Unione; d) di lavorare in modo coordinato e coerente con tutte le iniziative dell’Unione e con le politiche generali dell’Unione per quanto riguarda la regione, nonché con le delegazioni dell’Unione, gli uffici dell’Unione e, in particolare, con altri RSUE nei Balcani occidentali, e di mantenere stretti contatti con gli Stati membri; e) di sostenere il lavoro dell’AR e le attività dell’Unione nella regione.
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