Art. 2 · Contributo all’attuazione dell’embargo ONU sulle armi nei confronti della Libia

Art. 2

Contributo all’attuazione dell’embargo ONU sulle armi nei confronti della Libia

In vigore dal 31 mar 2020
Contributo all’attuazione dell’embargo ONU sulle armi nei confronti della Libia 1.   EUNAVFOR MED Irini ha come compito principale il contributo all’attuazione dell’embargo sulle armi imposto dall’ONU nei confronti della Libia con mezzi aerei, satellitari e marittimi. 2.   A tal fine EUNAVFOR MED Irini raccoglie informazioni estese e complete circa il traffico di armi e materiale connesso da ogni direzione con i partner e le condivide con le agenzie pertinenti, caso per caso e in base al principio della necessità di conoscere, attraverso i meccanismi previsti nei pertinenti documenti di pianificazione, allo scopo di contribuire a una completa conoscenza situazionale nel teatro dell’operazione e nella zona di interesse. Laddove siano classificate fino al livello «SECRET UE/EU SECRET», tali informazioni possono essere scambiate con i partner e le agenzie pertinenti, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (4) e sulla base di accordi conclusi a livello operativo conformemente all’, paragrafo 9, della presente decisione, e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR MED Irini senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi. 3.   In conformità delle pertinenti UNSCR, in particolare dell’UNSCR 2292 (2016), e in funzione delle esigenze, EUNAVFOR MED Irini svolge ispezioni, conformemente alle disposizioni stabilite nei pertinenti documenti di pianificazione e nel teatro dell’operazione convenuto, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell’embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia. EUNAVFOR MED Irini effettua gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti, anche al fine di deviare tali imbarcazioni e i loro equipaggi verso un porto adatto a facilitare tale smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo, a norma delle pertinenti UNSCR, tra cui l’UNSCR 2292 (2016). 4.   EUNAVFOR MED Irini riferisce al CPS in merito a tutte le questioni e a tutti gli eventi connessi a dette ispezioni. Il CPS può prendere in considerazione eventuali misure successive, secondo necessità. 5.   In considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED Irini può deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire all’interno del territorio di tale Stato membro le armi e il materiale connesso sequestrati a norma del paragrafo 3, anche mediante deposito e distruzione. I porti verso i quali le imbarcazioni possono essere deviate sono indicati nel piano operativo. 6.   In conformità delle pertinenti UNSCR, tra cui la risoluzione UNSCR 2292 (2016), in particolare nel corso di ispezioni svolte conformemente al paragrafo 3, EUNAVFOR MED Irini può raccogliere e conservare prove connesse al trasporto di prodotti vietati nell’ambito dell’embargo sulle armi nei confronti della Libia. EUNAVFOR MED Irini può raccogliere e conservare, conformemente al diritto applicabile, dati personali relativi alle persone coinvolte nel trasporto di tali prodotti vietati per quanto riguarda le caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso, luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. EUNAVFOR MED Irini può trasmettere tali dati, nonché i dati relativi alle imbarcazioni e alle attrezzature utilizzate da dette persone, e le pertinenti informazioni acquisite nel corso dell’esecuzione di tale compito principale, alle pertinenti autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri e agli organismi competenti dell’Unione, in conformità del diritto applicabile.
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