Art. 14 · Comunicazione di informazioni

Art. 14

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 31 mar 2020
Articolo14 Comunicazione di informazioni 1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alla Corte penale internazionale, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED Irini, e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione, tutti i documenti non classificati dell’Unione connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’operazione, e coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (5). Il CPS, purché queste condizioni siano soddisfatte, designa caso per caso gli Stati terzi interessati. 2.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alla Corte penale internazionale, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED Irini, e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione, le informazioni classificate dell’Unione che sono prodotte ai fini dell’operazione, conformemente alla decisione 2013/488/UE, come segue: a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; o b) fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi. Il CPS, purché queste condizioni siano soddisfatte, designa caso per caso gli Stati terzi interessati. 3.   Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR MED Irini senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi. 4.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare all’ONU, in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED Irini, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUNAVFOR MED Irini, conformemente alla decisione 2013/488/UE. 5.   L’AR è autorizzato a comunicare a Interpol le informazioni pertinenti, compresi i dati personali, in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED Irini. 6.   In attesa della conclusione di un accordo tra l’Unione e Interpol, EUNAVFOR MED Irini può scambiare tali informazioni con gli uffici centrali nazionali Interpol degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante dell’operazione dell’Unione e il capo dell’ufficio centrale nazionale pertinente. 7.   In caso di esigenze operative specifiche, l’AR è autorizzato, previa approvazione del PSC, a comunicare alle legittime autorità libiche le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini di EUNAVFOR MED Irini, conformemente alla decisione 2013/488/UE. 8.   L’AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative allo scambio delle informazioni previste nella presente decisione. 9.   L’AR può delegare le autorizzazioni a comunicare le informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui alla presente decisione, a funzionari del SEAE, al comandante dell’operazione dell’Unione o al comandante della forza dell’Unione conformemente all’allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE. 10.   EUNAVFOR MED Irini trasmette senza indugio all’ONU, a norma dell’UNSCR 2509 (2020), le informazioni raccolte in merito a presunti casi di mancato rispetto dell’embargo dell’ONU sulle armi nei confronti della Libia come previsto dall’UNSCR 1970 (2011) e successive risoluzioni, in particolare le UNSCR 2292 (2016) e 2473 (2019), nonché le informazioni raccolte su presunti incidenti di inosservanza delle misure dell’ONU per prevenire le esportazioni illecite di petrolio dalla Libia come previsto dall’UNSCR 2146 (2014) e successive risoluzioni.
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