Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 mar 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel corso della prima riunione del comitato per il commercio istituito ai sensi dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo») o per iscritto all’entrata in vigore dell’accordo, in ordine all’interpretazione, ai sensi dell’articolo 16.1, paragrafo 4, lettera d), dell’articolo 10.17 e dell’articolo 10.22 dello stesso accordo per quanto riguarda le modifiche della protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari registrate a Singapore si basa sul progetto di decisione di tale comitato per il commercio (3).
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