Art. 1
Modifica
In vigore dal 24 mar 2020
Modifica
All' della decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se uno strumento di debito negoziabile ha una scadenza originaria inferiore o uguale a 365/366 giorni, la scadenza residua minima è di 28 giorni al momento del suo acquisto da parte della banca centrale dell’Eurosistema competente.
Se uno strumento di debito negoziabile ha una scadenza originaria maggiore o uguale a 367 giorni, la scadenza residua minima è di 6 mesi e la scadenza residua massima è di 30 anni e 364 giorni al momento del suo acquisto da parte della banca centrale dell’Eurosistema competente.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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