Art. 5 · Allocazione dei portafogli

Art. 5

Allocazione dei portafogli

In vigore dal 24 mar 2020
Allocazione dei portafogli 1.   La ripartizione tra le giurisdizioni dell’area dell'euro degli acquisti netti cumulativi di titoli di debito negoziabili emessi dalle amministrazioni centrali, regionali o locali idonee e dalle agenzie riconosciute, è condotta, per consistenza, in base allo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE delle rispettive BCN di cui all’articolo 29 dello Statuto del SEBC. 2.   Gli acquisti nell’ambito del PEPP saranno condotti in maniera flessibile, consentendo fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisto nel corso del tempo, tra classi di attività e tra giurisdizioni. 3.   Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di stabilire il ritmo appropriato e la composizione degli acquisti mensili del programma PEPP nell’ambito della dotazione complessiva totale di 750 miliardi di euro. In particolare, la ripartizione degli acquisti può essere adeguata nell’ambito del PEPP per consentire fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisto nel corso del tempo, tra classi di attività e tra giurisdizioni.
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