Art. 1 · Istituzione e ambito del PEPP

Art. 1

Istituzione e ambito del PEPP

In vigore dal 24 mar 2020
Istituzione e ambito del PEPP 1.   L'Eurosistema istituisce il programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme PEPP) quale programma di acquisto distinto, con una dotazione complessiva di 750 miliardi di euro. 2.   Nell'ambito del PEPP le banche centrali dell'Eurosistema, salvo che sia altrimenti espressamente disposto nella presente decisione, acquistano: a) titoli di debito negoziabili idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9) e in conformità alle disposizioni della stessa; b) obbligazioni societarie e altri strumenti di debito negoziabili idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea (BCE/2016/16) (2) e in conformità alle disposizioni della stessa; c) obbligazioni garantite idonee nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea (BCE/2020/8) (3) e in conformità alle disposizioni della stessa; d) titoli garantiti da attività (ABS) idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea (BCE/2014/45) (4) e in conformità alle disposizioni della stessa.
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