Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mar 2020
La lettera g) dell’, paragrafo 1, della decisione 2013/798/PESC è sostituita dalla seguente: «g) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, nonché alle munizioni e alle componenti appositamente progettate per tali armi, e ai veicoli militari di terra non armati nonché ai veicoli militari di terra equipaggiati di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all’applicazione del diritto, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, come notificato in anticipo al comitato;».
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