Art. 1
Modifiche
In vigore dal 16 mar 2020
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:
1.
l'articolo 4 è modificato come segue
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. Il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 50 per cento del totale delle consistenze in essere di riferimento, detratti gli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-III nell'ambito della OMRLT-II ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-III, tenuto conto di ogni notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato effettuata dal partecipante in conformità all'articolo 6 della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.»
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
«4. Il limite di offerta di ciascun partecipante per ciascuna OMRLT-III è pari al rispettivo limite di finanziamento detratti gli importi presi in prestito nell'ambito di precedenti OMRLT-III. Tale importo è considerato il limite massimo di offerta per ciascun partecipante e trovano applicazione le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, di cui all'articolo 36 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.»;
2.
nell'articolo 5 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A partire dal settembre 2021, decorsi 12 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-III i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza trimestrale, integralmente o parzialmente, la relativa OMRLT-III prima della scadenza.»;
3.
all'allegato I, sezione 1, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente testo:
«Il limite di finanziamento è pari al 50 per cento delle consistenze in essere di riferimento del partecipante (*1) detratti gli importi presi in prestito dal partecipante nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) (OMRLT-II) e ancora in essere alla data di regolamento della rispettiva OMRLT-III, o pari a zero se tale consistenza è negativa, ossia:
per k = 1,…,7.;
(*1) I riferimenti a un «partecipante» si intendono fatti a partecipanti individuali o a gruppi OMRLT-III.»;"
4.
all'allegato I, sezione 1, il quinto paragrafo è sostituito dal seguente testo:
«Il limite di offerta applicabile a ciascun partecipante in ciascuna OMRLT-II è pari al limite di finanziamento BAk
detratto quanto preso in prestito nelle precedenti OMRLT-III. Sia
l'importo preso in prestito da un partecipante nell'ambito di una OMRLT-III k, quindi
dove BLk
è il limite di offerta per tale partecipante nell’operazione k, definito come segue:
per k = 2,…,7.»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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