Art. 9

Art. 9

In vigore dal 2 mar 2020
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. La Commissione può pubblicare gli importi recuperati in relazione agli aiuti e agli interessi di recupero in applicazione della presente decisione, fatto salvo l’articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.
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