Art. 8

Art. 8

In vigore dal 2 mar 2020
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione: — l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; — una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; — documenti che comprovino che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l’aiuto. 2.   L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi di recupero già recuperati presso il beneficiario.
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