Art. 6
In vigore dal 24 feb 2020
1) Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Romania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
I documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2) La Romania informa la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate in esecuzione della presente decisione fino al completamento del recupero dell’aiuto di cui all’. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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