Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 feb 2020
1)   La Romania procede al recupero dell’aiuto incompatibile di cui all’ presso il beneficiario. 2)   La somma effettiva da recuperare è pari all’importo del prestito di salvataggio effettivamente erogato al beneficiario e da questi non rimborsato allo Stato rumeno, ossia 60 367 550,53 RON, più i corrispondenti interessi contrattuali che avrebbero dovuto essere addebitati a decorrere dalla data di erogazione del prestito di salvataggio. L’importo da recuperare comprende inoltre gli interessi di recupero che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto illegale fino al suo effettivo recupero. 3)   Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (58). 4)   La Romania annulla tutti i pagamenti di tutti gli importi in essere dell’aiuto di cui all’ con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
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