Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 2020
L’aiuto di Stato al quale la Romania intende dare esecuzione a favore di Compania Națională a Uraniului SA, sotto forma di una cancellazione del prestito concesso conformemente al decreto governativo d’urgenza n. 65/2016 e di tre sovvenzioni statali relative alla chiusura della miniera di Crucea-Botușana, all’apertura della nuova miniera di Tulgheș-Grințieș e all’ammodernamento dell’impianto di Feldioara, per un importo di 178,3 milioni di RON, è incompatibile con il mercato interno. È fatto pertanto divieto di dare esecuzione a tali misure di aiuto.
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