Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 feb 2020
Gli Stati membri rilasciano i documenti di cui all’articolo 26 dell’accordo nella forma del modello uniforme per il lasciapassare per traffico frontaliero locale per i cittadini di paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1954. La dicitura da inserire nel campo 10 «Tipo di permesso» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è «Articolo 50 TUE — Lavoratore frontaliero». La validità del documento di soggiorno è di minimo cinque anni e massimo dieci anni.
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