Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 feb 2020
Quando rilasciano un documento di soggiorno ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, o dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo, gli Stati membri utilizzano il modello di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1954. La dicitura da inserire nel campo 10 «Tipo di permesso» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è «Articolo 50 TUE». Gli Stati membri indicano nel campo 12 «Annotazioni» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 se il documento è rilasciato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, o dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo. La validità del documento di soggiorno è di minimo cinque anni e massimo dieci anni.
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