Art. 2 · Entrata in vigore

Art. 2

Entrata in vigore

In vigore dal 18 feb 2020
Entrata in vigore 1.   La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2020. 2.   Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità alle disposizioni della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) in vigore alla data di avvio della procedura di aggiudicazione. Ai fini della presente disposizione, una procedura di appalto si considera iniziata il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un’offerta o una proposta.
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