Art. 1
In vigore dal 17 feb 2020
1. L’adesione delle Isole Salomone all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra ("accordo di partenariato interinale") è approvata a nome dell’Unione, fatto salvo il deposito da parte delle Isole Salomone dell’atto di adesione a norma dell’articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo.
2. Il Presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, notifica alle parti dell’accordo di partenariato interinale e alle Isole Salomone l’approvazione, da parte dell’Unione, dell’adesione delle Isole Salomone all’accordo di partenariato interinale.
3. Il testo dell’offerta di accesso al mercato delle Isole Salomone é accluso alla presente decisione.
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