Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 feb 2020
L’articolo 8 della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2021. 2.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
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