Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 feb 2020
La Lituania non può ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiametoxam per l'uso sulla colza primaverile contro gli organismi nocivi Phyllotreta spp. o Psylliodes spp.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:153:oj#art-1