Art. 5
In vigore dal 30 gen 2020
La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione il periodo di validità, il formato e gli elementi di sicurezza dei documenti che gli Stati membri sono tenuti a rilasciare in conformità dell’articolo 18, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 26 dell’accordo e la dicitura comune che deve essere contenuta in tali documenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’ della presente decisione.
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