Art. 3
In vigore dal 30 gen 2020
1. Il Consiglio può autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione. Tale autorizzazione può essere concessa solo alle condizioni seguenti:
a)
il Regno Unito ha dimostrato un interesse specifico a che l’accordo internazionale in questione entri già in vigore o si applichi durante il periodo di transizione;
b)
l’accordo internazionale in questione è compatibile con il diritto dell’Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all’articolo 127 dell’accordo e con gli obblighi di cui all’articolo 129, paragrafo 1, dell’accordo; e
c)
l’entrata in vigore o l’applicazione dell’accordo internazionale in questione durante il periodo di transizione non rischia di compromettere un obiettivo dell’azione esterna dell’Unione nell’ambito interessato né di ledere altrimenti gli interessi dell’Unione.
2. L’autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 può essere subordinata all’inserimento di una disposizione nell’accordo in questione, o alla sua soppressione, oppure alla sospensione dell’applicazione di una disposizione di detto accordo, ove necessario per garantire la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1.
3. Il Regno Unito notifica alla Commissione l’intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione. La Commissione informa tempestivamente il Consiglio della notifica con cui il Regno Unito comunica l’intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dall’accordo internazionale in questione.
4. Il Consiglio adotta le decisioni di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione. La proposta della Commissione include una valutazione quanto al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1. Se le informazioni trasmesse dal Regno Unito non sono sufficienti per la valutazione, la Commissione può chiedere informazioni supplementari.
5. Il Consiglio informa il Parlamento europeo di ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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