Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 gen 2020
1.   La Repubblica di Estonia è tenuta a recuperare l’aiuto di cui all’ da AS Tartu Agro. 2.   Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione di AS Tartu Agro fino al loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sulla somma da recuperare sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (40) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
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