Art. 2 · Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

Art. 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

In vigore dal 22 gen 2020
Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE 1.   Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell’area dell’euro aumenta con effetto dal 1o febbraio 2020, tale BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE, alla data di trasferimento, l’importo determinato ai sensi del paragrafo 3. 2.   Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell’area dell’euro diminuisce con effetto dal 1o febbraio 2020, tale BCN dell’area dell’euro riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l’importo determinato ai sensi del paragrafo 3. 3.   La BCE, al più tardi entro un giorno lavorativo prima della data di trasferimento effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN dell’area dell’euro o l’importo che la BCN dell’area dell’euro considerata trasferisce alla BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l’importo che tale BCN dell’area dell’euro riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN dell’area dell’euro al 31 gennaio 2020 e la ponderazione della stessa con effetto dal 1o febbraio 2020, e dividendo il risultato per 100. 4.   Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro al 1o febbraio 2020, ma è effettivamente trasferito alla data di trasferimento. 5.   Alla data di trasferimento, la BCN dell’area dell’euro o la BCE soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell’area dell’euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati. 6.   Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.
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