Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 gen 2020
Gli Stati membri interessati garantiscono che: a) le zone di protezione istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come zone di protezione nella parte A dell'allegato della presente decisione; b) le misure da applicarsi nelle zone di protezione, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nella parte A dell'allegato della presente decisione.
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