Art. 8

Art. 8

In vigore dal 15 gen 2020
1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. La relazione: a) esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione; b) valuta la situazione economica e le prospettive della Giordania, nonché i progressi ottenuti nell’attuazione delle misure politiche di cui all’, paragrafo 1; c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Giordania e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. 2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
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