Art. 4
In vigore dal 15 gen 2020
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in tre rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.
2. Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (10).
3. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
la condizione preliminare di cui all’, paragrafo 1;
b)
un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma di politiche che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI; nonché
c)
l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa.
Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della seconda rata.
4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi, essa comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dall’annullamento.
5. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca centrale di Giordania. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d’intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Giordania come beneficiario finale.
Storico versioni
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