Art. 2
In vigore dal 15 gen 2020
1. La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e alla garanzia del rispetto dei diritti umani.
2. La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (9).
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