Art. 1
In vigore dal 15 gen 2020
1. L’Unione mette a disposizione della Giordania un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 500 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Giordania indicato nel programma dell’FMI in vigore.
2. L’intero importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogato alla Giordania sotto forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell’Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso enti finanziari e a prestarli alla Giordania. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.
3. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese raggiunti tra l’FMI e la Giordania, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell’accordo di associazione.
La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni.
4. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’, paragrafo 1.
5. Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, il fabbisogno di finanziamento della Giordania diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando in conformità dell’, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.
Storico versioni
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