Art. 2
Autorità competenti e altri partecipanti all’IMI
In vigore dal 20 dic 2019
Autorità competenti e altri partecipanti all’IMI
1. Ai fini del progetto pilota, le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento designati a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2394 e le entità che hanno la facoltà di formulare segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento sono considerati autorità competenti ai sensi dell’, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012.
2. Ai fini del progetto pilota, le entità che hanno la facoltà di formulare segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 e l’Autorità bancaria europea, in quanto osservatore a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento, sono considerate partecipanti all’IMI ai sensi dell’, secondo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2012.
Storico versioni
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