Art. 3
In vigore dal 19 dic 2019
1. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust rimborsa allo Stato membro interessato quanto segue:
a)
il 50 % dello stipendio lordo mensile nazionale della persona distaccata; e
b)
le spese di vitto ed alloggio e altre spese associate effettivamente sostenute dallo Stato membro interessato in relazione alla persona distaccata.
2. Le spese di cui al paragrafo 1, lettera b), sono rimborsate solo se, a norma della legislazione nazionale, la persona distaccata ha diritto a un qualsiasi tipo di indennità, o pagamenti corrispondenti a spese, comparabili per natura a quelli previsti dall'allegato VII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") (2), quali: assegni familiari, indennità di dislocazione, rimborso delle spese connesse all'assunzione delle funzioni, tra cui indennità di prima sistemazione, indennità di nuova sistemazione, spese di viaggio, spese di trasloco e indennità giornaliera.
3. Eurojust rimborsa lo Stato membro interessato secondo le condizioni e i limiti finanziari applicabili in detto Stato membro. I rimborsi non superano in ogni caso gli importi massimi delle indennità o dei pagamenti corrispondenti a spese, di cui all'allegato VII dello statuto.
Storico versioni
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