Art. 1
In vigore dal 19 dic 2019
Gli della decisione di esecuzione 2013/677/UE sono sostituiti dai seguenti:
«
In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Granducato di Lussemburgo è autorizzato a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 35 000 EUR.
La presente decisione si applica fino alla prima delle due date seguenti:
a)
31 dicembre 2022;
b)
la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese.».
Storico versioni
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