Art. 2 · Formato per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE e per la relazione di controllo della qualità

Art. 2

Formato per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE e per la relazione di controllo della qualità

In vigore dal 17 dic 2019
Formato per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE e per la relazione di controllo della qualità 1.   Gli Stati membri comunicano le quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul loro mercato, dei RAEE raccolti attraverso tutti i canali, il tasso di raccolta conseguito e, se del caso, la quantità di RAEE prodotti, utilizzando il formato di cui all’allegato II, tabella 1. I dati sono comunicati per categoria di AEE in conformità dell’allegato III della direttiva 2012/19/UE. Per la categoria 4 «Apparecchiature di grandi dimensioni», i dati sono comunicati in due sottocategorie, ossia «4a Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e «4b Pannelli fotovoltaici». 2.   Gli Stati membri comunicano le quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, riciclati e recuperati, il tasso combinato di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, il tasso di recupero conseguito e le quantità di RAEE trattati nello Stato membro e, ove pertinente, trattati in un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione utilizzando il formato di cui all’allegato II, tabella 2. I dati sono comunicati per categoria di AEE in conformità dell’allegato III della direttiva 2012/19/UE. Per la categoria 4 «Apparecchiature di grandi dimensioni», i dati sono comunicati in due sottocategorie, ossia «4a Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e «4b Pannelli fotovoltaici». 3.   Gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in formato elettronico, mediante una norma di interscambio definita dalla Commissione. 4.   Gli Stati membri comunicano i dati sul peso delle AEE immesse sul mercato, calcolato in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699. 5.   Gli Stati membri comunicano i dati sul peso dei RAEE prodotti, calcolato in conformità dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699. 6.   Gli Stati membri comunicano il tasso di raccolta raggiunto nell’anno di riferimento, calcolato sulla base del peso medio delle AEE immesse sui loro mercati nel corso dei tre anni precedenti. Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base della quantità di RAEE prodotti sul suo territorio, detto Stato membro comunica i dati sul peso dei RAEE prodotti e i dati sul tasso di raccolta dei RAEE sulla base dei RAEE prodotti. Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato nel corso dei tre anni precedenti, detto Stato membro può comunicare, su base volontaria, i dati sul peso dei RAEE prodotti e i dati sul tasso di raccolta dei RAEE sulla base dei RAEE prodotti. 7.   Gli Stati membri presentano una relazione di controllo della qualità utilizzando il formato di cui all’allegato III della presente decisione. Qualora gli Stati membri si avvalgano di stime circostanziate per comunicare i dati sulle quantità e sulle categorie di RAEE raccolti attraverso tutti i canali, sui RAEE trattati nello Stato membro o sulla percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e di componenti dei RAEE, la metodologia utilizzata per tali stime è descritta nella relazione di controllo della qualità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2019:2193:oj#art-2