Art. 1
In vigore dal 9 dic 2019
La decisione (PESC) 2016/2356 è così modificata:
1)
all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi quarantuno mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3 oppure, se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine, sei mesi dopo la data di entrata in vigore della stessa.";
2)
il testo della sezione 6 dell'allegato è sostituito dal seguente:
"6.
Durata
In base all'esperienza acquisita con l'attuazione della decisione 2010/179/PESC del Consiglio e tenuto conto della portata regionale del progetto, del numero di beneficiari nonché del numero e della complessità delle attività pianificate, il calendario di attuazione è di 41 mesi.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2019:2113:oj#art-1