Art. 15 · Comunicazione di informazioni

Art. 15

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 9 dic 2019
Comunicazione di informazioni 1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUAM RCA, informazioni classificate UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell'EUAM RCA, in conformità della decisione 2013/488/UE. 2.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUAM RCA, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante. 3.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUAM RCA, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3). 4.   L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante dell'operazione civile e al capomissione, in conformità dell'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.
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