Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 dic 2019
Definizioni
Ai fini della presente decisione, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), in aggiunta alle seguenti definizioni:
1.
per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica, né un giorno festivo nello Stato membro in cui ha sede l’ANC interessata;
2.
per «organo di gestione» si intende un organo di gestione come definito al punto 7 dell’, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Storico versioni
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