Art. 2
Poteri di firma previa autorizzazione speciale
In vigore dal 29 nov 2019
Poteri di firma previa autorizzazione speciale
1. Nei casi non ricompresi nell’ e ove giustificato, al Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, è concesso in via eccezionale il potere di autorizzare altri membri del personale della BCE (membri del personale oppure membri del personale con contratto a breve termine) a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi.
2. Il Responsabile generale dei servizi è tenuto a presentare al presidente una relazione annuale sulle decisioni assunte sulla base dei poteri concessi ai sensi del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:2194:oj#art-2