Art. 1
In vigore dal 29 nov 2019
Le seguenti combinazioni di tipi/modelli di aeromobile sono esentate in via permanente dal rispetto dei requisiti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 29/2009:
a)
le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato I;
b)
le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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