Art. 1 · Modifica

Art. 1

Modifica

In vigore dal 28 nov 2019
Modifica L’articolo 3 della decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57) è sostituito dal seguente: «In deroga all’, il Consiglio direttivo decide prima della fine dell’esercizio finanziario se il reddito della BCE di cui a tale articolo debba essere interamente o parzialmente trattenuto nella misura necessaria ad assicurare che l’ammontare del reddito distribuito non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale esercizio. Tali decisioni sono adottate qualora, sulla base di una stima motivata elaborata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo preveda che la BCE possa subire una perdita complessiva annuale ovvero conseguire un profitto netto annuale inferiore al previsto ammontare del reddito di cui all’. Prima della fine dell’esercizio finanziario, Il Consiglio direttivo può decidere di trasferire, interamente o parzialmente, il reddito della BCE di cui a tale articolo in un accantonamento per rischi finanziari».
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