Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 nov 2019
1.   Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, , agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, esprimono la posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'. 2.   Modifiche di lieve entità alla posizione di cui all' possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:2008:oj#art-2