Art. 9 · Introduzione nell’Unione dei vegetali specificati

Art. 9

Introduzione nell’Unione dei vegetali specificati

In vigore dal 26 nov 2019
Introduzione nell’Unione dei vegetali specificati I vegetali specificati possono essere introdotti nel territorio dell’Unione da paesi terzi non europei solo se accompagnati dal certificato di cui all’, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, contenente, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», una delle seguenti constatazioni: a) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese dove non risulta essere presente l’organismo specificato; b) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; c) i vegetali specificati sono originari di un luogo di produzione, anche in un raggio di almeno 1 km dal medesimo, in cui non sono stati osservati sintomi dell’organismo specificato nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti il loro spostamento, sono stati sottoposti a campionamento e ad analisi immediatamente prima dell’esportazione, sulla base di un campione rappresentativo di ciascuna partita e, sulla base di tali analisi, sono risultati indenni dall’organismo specificato.
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