Art. 8
Spostamento di materiale da imballaggio in legno dalle zone delimitate
In vigore dal 26 nov 2019
Spostamento di materiale da imballaggio in legno dalle zone delimitate
Il legname di conifere in forma di materiale da imballaggio in legno può essere spostato da una zona infestata a una zona cuscinetto e da una zona delimitata nel resto del territorio dell’Unione solo se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
è ottenuto da legno scortecciato, come specificato nella norma ISPM n. 15 (8);
b)
è sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell’allegato I della norma ISPM n. 15;
c)
è contrassegnato da un marchio come indicato nell’allegato II della norma ISPM n. 15 che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità a tale norma.
Storico versioni
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