Art. 6 · Spostamento dei vegetali specificati all’interno dell’Unione

Art. 6

Spostamento dei vegetali specificati all’interno dell’Unione

In vigore dal 26 nov 2019
Spostamento dei vegetali specificati all’interno dell’Unione 1.   I vegetali specificati destinati alla piantagione possono essere spostati all’interno del territorio dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante. Tale passaporto delle piante è rilasciato per i vegetali specificati destinati alla piantagione che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita, o dalla loro introduzione nell’Unione, in un luogo di produzione situato al di fuori di una zona delimitata; b) sono originari di un luogo di produzione, anche in un raggio di almeno 1 km dal medesimo, in cui non sono stati osservati sintomi dell’organismo specificato nel corso delle ispezioni ufficiali annuali effettuate nei due anni precedenti il loro spostamento, e sono stati sottoposti ad analisi prima del loro spostamento, sulla base di un campione rappresentativo di ciascuna partita, e risultati indenni dall’organismo specificato. 2.   I vegetali specificati diversi dai vegetali destinati alla piantagione possono essere spostati da una zona infestata a una zona cuscinetto e da una zona delimitata nel resto del territorio dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante. Tale passaporto delle piante è rilasciato solo se i vegetali specificati sono originari di un luogo di produzione, anche in un raggio di almeno 1 km dal medesimo, in cui non sono stati osservati sintomi dell’organismo specificato nel corso delle ispezioni ufficiali annuali effettuate nei due anni precedenti il loro spostamento, e sono stati sottoposti ad analisi prima del loro spostamento, sulla base di un campione rappresentativo di ciascuna partita, e risultati indenni dall’organismo specificato. 3.   In deroga al paragrafo 1 non è richiesto alcun passaporto delle piante per lo spostamento dei vegetali specificati destinati alla piantagione in direzione di persone che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquistano tali vegetali per uso proprio. 4.   La deroga di cui al paragrafo 3 non si applica tuttavia agli spostamenti da una zona infestata verso una zona cuscinetto e agli spostamenti da una zona delimitata verso il resto del territorio dell’Unione.
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