Art. 2 · Azioni da intraprendere in caso di rilevamento o sospetta presenza dell’organismo specificato

Art. 2

Azioni da intraprendere in caso di rilevamento o sospetta presenza dell’organismo specificato

In vigore dal 26 nov 2019
Azioni da intraprendere in caso di rilevamento o sospetta presenza dell’organismo specificato 1.   Chiunque sospetti o constati la presenza dell’organismo specificato ne informa immediatamente l’organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell’organismo specificato. 2.   L’organismo ufficiale responsabile registra immediatamente e ufficialmente tali informazioni. 3.   L’organismo ufficiale responsabile che sia stato informato della presenza effettiva o sospetta dell’organismo specificato adotta tutte le misure necessarie per confermare la presenza effettiva o sospetta. 4.   Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il suo controllo vegetali, prodotti vegetali o legname di vegetali specificati oppure legname di conifere (Pinales) che possono essere infettati dall’organismo specificato sia immediatamente informato della presenza, effettiva o sospetta, dell’organismo specificato e delle misure da adottare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2019:2032:oj#art-2