Art. 2
Azioni da intraprendere in caso di rilevamento o sospetta presenza dell’organismo specificato
In vigore dal 26 nov 2019
Azioni da intraprendere in caso di rilevamento o sospetta presenza dell’organismo specificato
1. Chiunque sospetti o constati la presenza dell’organismo specificato ne informa immediatamente l’organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell’organismo specificato.
2. L’organismo ufficiale responsabile registra immediatamente e ufficialmente tali informazioni.
3. L’organismo ufficiale responsabile che sia stato informato della presenza effettiva o sospetta dell’organismo specificato adotta tutte le misure necessarie per confermare la presenza effettiva o sospetta.
4. Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il suo controllo vegetali, prodotti vegetali o legname di vegetali specificati oppure legname di conifere (Pinales) che possono essere infettati dall’organismo specificato sia immediatamente informato della presenza, effettiva o sospetta, dell’organismo specificato e delle misure da adottare.
Storico versioni
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