Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 nov 2019
La zeolite di argento (n. CE: non disponibile, n. CAS: 130328-18-6) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2019:1960:oj#art-1