Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 nov 2019
1.   La deroga al riconoscimento reciproco proposta dalla Polonia, ossia il rifiuto di rilasciare l'autorizzazione per il biocida di cui al paragrafo 2, è giustificata per motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana, di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. 2.   Il paragrafo 1 si applica al biocida identificato dal seguente numero, come previsto dal registro per i biocidi: BC-SV012547-08.
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