Art. 1
In vigore dal 21 nov 2019
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella seconda riunione del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo è quella di sostenere l’adozione, da parte del comitato misto, delle modifiche di tali allegati figuranti nell’appendice del progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche tecniche marginali di tali allegati senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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