Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 nov 2019
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, è a favore della proroga dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore del nuovo accordo ovvero fino all'applicazione provvisoria tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore, e si baserà sul progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione. Le disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE si applicano conformemente alla finalità e all'obiettivo dell'articolo 95, paragrafo 4, del medesimo.
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